L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
Spiegazione
L’articolo 10 apre la Costituzione al mondo. La Repubblica non è isolata, ma si inserisce nella comunità internazionale, conformando il proprio ordinamento alle norme generalmente riconosciute del diritto internazionale. Viene regolata la condizione giuridica dello straniero, che deve rispettare gli stessi principi di dignità e libertà che valgono per i cittadini. Particolarmente importante è il riconoscimento del diritto d’asilo per chi fugge da Paesi in cui non può esercitare le libertà democratiche. È un impegno di accoglienza e protezione che lega l’Italia ai valori universali dei diritti umani. Infine, si esclude l’estradizione per reati politici, proteggendo chi combatte regimi oppressivi. Questo articolo segna l’incontro tra la Costituzione italiana e la comunità internazionale.
